(1) Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell’Unione non è ancora stato sfruttato pienamente.
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell’Unione al fine di liberare tale potenziale.
Garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.
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(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
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(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
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(5) I consumatori non sempre si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri, in particolare quando acquistano online.
Uno dei principali motivi della mancanza di fiducia dei consumatori è l’incertezza circa i diritti contrattuali essenziali e la mancanza di un chiaro quadro contrattuale per il contenuto_digitale o i servizi digitali.
Molti consumatori incontrano problemi relativi alla qualità dei contenuti digitali o dei servizi digitali, o all’accesso agli stessi.
Può capitare, ad esempio, che ricevano contenuti o servizi digitali errati o difettosi, oppure che non riescano ad accedere ai contenuti digitali o ai servizi digitali stessi.
Di conseguenza, i consumatori subiscono danni di natura sia finanziaria che non finanziaria.
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(6) Al fine di ovviare a tali problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter contare su diritti contrattuali pienamente armonizzati in determinati settori chiave relativi alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in tutta l’Unione.
L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterebbe considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese.
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(7) L’introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderebbe più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l’Unione.
Esse fornirebbero alle imprese un quadro stabile di diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali in altri Stati membri.
Esse inoltre eviterebbero la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.
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(8) I consumatori dovrebbero beneficiare di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali, che forniscano un elevato livello di protezione.
Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione.
La disponibilità di tali diritti dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell’acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali.
Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all’introduzione di una serie di diritti chiari che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali o ai servizi digitali.
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(10) La presente direttiva dovrebbe definire il proprio ambito di applicazione in modo chiaro e inequivocabile nonché prevedere norme sostanziali chiare per il contenuto_digitale o i servizi digitali che rientrano nel suo ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione e le norme sostanziali della presente direttiva dovrebbero essere neutri dal punto di vista tecnologico e adeguati alle esigenze future.
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(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
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(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore.
I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati operatori economici ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un operatore_economico ai sensi della presente direttiva.
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(19) La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e di servizi digitali e alla loro fornitura.
Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di « contenuto_digitale» o di « servizio_digitale», la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l’altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali.
Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto_digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto_digitale o l’accesso all’uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto_digitale o del servizio_digitale o per darvi accesso.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet.
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(20) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/771 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuti digitali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto_digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna.
Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto_digitale da essi fornito.
La presente direttiva inoltre fa salvo il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base al diritto d’autore.
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(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
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(22) Al contrario, se la mancanza del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso non impedisce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto di vendita concernente beni_con_elementi_digitali, detto contratto dovrebbe considerarsi distinto dal contratto sulla vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da intermediario in relazione a tale secondo contratto con l’ operatore_economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Se, per esempio, un consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto di vendita dello smartphone stesso.
Pertanto, la direttiva (UE) 2019/771 potrebbe applicarsi solo al contratto di vendita concernente lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi potrebbe rientrare nella presente direttiva, se le condizioni della presente direttiva sono soddisfatte.
Un altro esempio è dato dal caso in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo con terzi.
In tal caso, la fornitura del sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte dei contratti di vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se le condizioni di questa direttiva sono soddisfatte.
- = -
(23) Le rappresentazioni di valore digitali, quali i buoni elettronici o i coupon elettronici, sono utilizzati dai consumatori per il pagamento di diversi beni o servizi sul mercato unico digitale.
Tali rappresentazioni di valore digitali stanno assumendo una certa importanza in relazione alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbero pertanto essere considerate come un metodo di pagamento ai sensi della presente direttiva.
Le rappresentazioni di valore digitali dovrebbero considerarsi includere altresì le valute virtuali, purché siano riconosciute dal diritto nazionale.
La differenziazione basata sul metodo di pagamento utilizzato potrebbero essere fonte di discriminazione e incoraggiare in modo ingiustificato le imprese ad orientarsi verso la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali contro un corrispettivo in rappresentazioni di valore digitali.
Tuttavia, dal momento che le rappresentazioni di valore digitali fungono esclusivamente da metodo di pagamento, non dovrebbero essere di per sé considerate quali contenuto_digitale o servizio_digitale ai sensi della presente direttiva.
- = -
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
- = -
(25) Se il contenuto_digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui l’ operatore_economico raccoglie dati_personali esclusivamente per fornire contenuto_digitale o servizi digitali o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge.
Tali situazioni possono includere, ad esempio, casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria a norma delle leggi applicabili ai fini di sicurezza e di identificazione.
La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui l’ operatore_economico raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia di navigazione, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale.
Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con l’ operatore_economico, è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l’accesso ai contenuti digitali o a un servizio_digitale.
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva a tali situazioni o di disciplinare in altro modo le situazioni escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
- = -
(26) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai contratti intesi a sviluppare contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i software realizzati su misura.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alla fornitura di file elettronici necessari nel contesto della stampa in 3D di beni, purché tali file rientrino nella definizione di contenuto_digitale o di servizi digitali ai sensi della presente direttiva.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe disciplinare i diritti o gli obblighi connessi all’uso di prodotti realizzati con la tecnologia di stampa in 3D.
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(27) Poiché la presente direttiva dovrebbe applicarsi a contratti aventi per oggetto la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali al consumatore, non dovrebbe applicarsi laddove l’oggetto principale di un contratto sia la fornitura di servizi professionali quali servizi di traduzione, di architettura, legali o altri servizi di consulenza professionale che sono spesso prestati personalmente dall’ operatore_economico, indipendentemente dal fatto che l’ operatore_economico ricorra o meno a mezzi digitali per produrre il risultato del servizio ovvero per consegnarlo o trasmetterlo al consumatore.
Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi pubblici, come i servizi di sicurezza sociale o i registri pubblici, se i mezzi digitali sono utilizzati solo per trasmettere o comunicare il servizio al consumatore.
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi neanche agli atti pubblici e ad altri atti notarili, a prescindere dal fatto che siano realizzati, registrati, riprodotti o trasmessi per via digitale.
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(28) Il mercato dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che non si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, è in rapida evoluzione.
Negli ultimi anni l’ascesa di nuovi servizi digitali che consentono la comunicazione interpersonale via Internet, quali i servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web, ha indotto un maggior numero di consumatori a utilizzare tali servizi.
Per tali motivi è necessario prevedere una tutela effettiva dei consumatori in relazione a tali servizi.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi anche ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
- = -
(29) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi all’assistenza sanitaria, come definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
L’esclusione dell’assistenza sanitaria dal ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un dispositivo medico, quale definito nelle direttive 93/42/CEE (6) e 90/385/CEE (7) del Consiglio e dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), laddove il dispositivo medico in questione sia prescritto o fornito da un professionista sanitario ai sensi della direttiva 2011/24/UE.
La presente direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi a qualsiasi contenuto_digitale o servizio_digitale che costituisce un dispositivo medico, come le applicazioni sanitarie, e che può essere ottenuto dal consumatore senza che sia prescritto o fornito da un professionista sanitario.
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(30) Il diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari contiene numerose norme sulla tutela dei consumatori.
I servizi finanziari quali definiti dal diritto applicabile a tale settore, in particolare nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), riguardano anche i contenuti digitali o servizi digitali connessi o che danno accesso a servizi finanziari e sono pertanto disciplinati dalla tutela di cui al diritto dell’Unione sui servizi finanziari.
I contratti relativi a contenuti digitali o servizi digitali che costituiscono un servizio finanziario dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
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(31) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contenuti digitali o ai servizi digitali forniti a un pubblico nell’ambito di uno spettacolo artistico o di altro tipo, ad esempio nel caso di una proiezione cinematografica digitale o di uno spettacolo teatrale audiovisivo.
La presente direttiva dovrebbe tuttavia essere applicata qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito a un pubblico mediante trasmissione di segnale, come nel caso dei servizi di televisione digitale.
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(32) I software liberi e aperti, il cui codice sorgente è condiviso apertamente e che consentono agli utenti di utilizzare, modificare e ridistribuire liberamente il software o le relative versioni modificate, nonché di accedervi liberamente, possono contribuire alla ricerca e all’innovazione sul mercato dei contenuti digitali e dei servizi digitali.
Al fine di evitare di frapporre ostacoli a tali sviluppi del mercato, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi neanche ai software liberi e aperti, a condizione che non siano forniti contro il pagamento di un prezzo e che i dati_personali dei consumatori siano utilizzati esclusivamente per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’ interoperabilità del software.
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(33) I contenuti digitali o i servizi digitali sono spesso combinati alla fornitura di beni o di altri servizi e offerti al consumatore nell’ambito di uno stesso contratto che comprende un pacchetto di elementi diversi, quali la fornitura di servizi di televisione digitale e l’acquisto di apparecchiature elettroniche.
In tali casi il contratto tra il consumatore e l’ operatore_economico comprende elementi di un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali ma anche elementi di altri tipi di contratto, quali i contratti di vendita di beni o servizi.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell’Unione che disciplinano un settore o una materia specifici.
Analogamente, il diritto nazionale dovrebbe disciplinare gli effetti che la risoluzione di un elemento di un contratto a pacchetto potrebbe avere sugli altri elementi di tale contratto a pacchetto.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore_economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto_digitale o un servizio_digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto_digitale non dovrebbero applicarsi all’elemento del pacchetto costituito da contenuto_digitale o servizi digitali.
Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto_digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972.
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(34) Le disposizioni della presente direttiva concernenti i contratti a pacchetto dovrebbero applicarsi solo qualora i diversi elementi del pacchetto siano offerti dallo stesso operatore_economico allo stesso consumatore nel quadro di un singolo contratto.
La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali può essere considerato legato o accessorio a un altro contratto stipulato dal consumatore con lo stesso o un altro operatore_economico, ai rimedi esercitabili in base ai singoli contratti o agli effetti che la risoluzione di un contratto potrebbero avere sull’altro contratto.
- = -
(35) La pratica commerciale consistente nell’aggregare offerte di contenuto_digitale o di servizi digitali con la fornitura di beni o altri servizi è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
Tale aggregazione non è di per sé vietata a norma della direttiva 2005/29/CE.
Ne è fatto tuttavia divieto ove sia ritenuta sleale a seguito di una valutazione dei singoli casi conformemente ai criteri di cui alla succitata direttiva.
Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza consente inoltre di affrontare le pratiche di vendita abbinata e aggregata qualora incidano sulla concorrenza e arrechino danno ai consumatori.
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(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
- = -
(43) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso come riferito ai modi in cui il contenuto_digitale o un servizio_digitale può essere utilizzato.
Ad esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o i codici regionali, potrebbero incidere sulla capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzionalità in considerazione della sua finalità.
Il concetto di interoperabilità indica se e in quale misura il contenuto_digitale o il servizio_digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diversi da quelli con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il corretto funzionamento potrebbe includere, ad esempio, la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
- = -
(44) Considerato che i contenuti digitali e i servizi digitali sono in costante evoluzione, gli operatori economici possono concordare con i consumatori di fornire aggiornamenti e nuove caratteristiche non appena disponibili.
La conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe pertanto essere valutata verificando altresì se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è aggiornato conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
La mancata fornitura degli aggiornamenti che sono stati convenuti nel contratto dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
- = -
(45) Ai fini della conformità e onde garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti, ad esempio nel caso in cui un contratto preveda standard eccessivamente bassi, il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe rispettare non solo i requisiti di conformità soggettivi, ma anche quelli oggettivi stabiliti nella presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione che sono normali per un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo e che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenuto conto di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale rilasciate dall’ operatore_economico o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
- = -
(47) L’ operatore_economico dovrebbe fornire aggiornamenti al consumatore, inclusi aggiornamenti di sicurezza, per un periodo di tempo che il consumatore ragionevolmente si aspetterebbe, al fine di continuare a garantire che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia conforme e sicuro.
Ad esempio, per quanto riguarda i contenuti digitali o i servizi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe essere limitato a tale periodo, mentre per altri tipi di contenuto_digitale o di servizio_digitale il periodo durante il quale dovrebbero essere forniti aggiornamenti al consumatore potrebbe essere uguale al periodo di responsabilità per il difetto di conformità o potrebbe essere esteso oltre tale periodo; tale situazione potrebbe riguardare in particolare gli aggiornamenti di sicurezza.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora decida di non installare gli aggiornamenti, il consumatore non dovrebbe tuttavia aspettarsi che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme.
L’ operatore_economico dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che il contenuto_digitale o il servizio_digitale continui a essere conforme, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità dell’ operatore_economico in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
- = -
(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
- = -
(51) Molti tipi di contenuti digitali o di servizi digitali sono forniti in modo continuativo per un certo periodo di tempo, ad esempio l’accesso ai servizi di cloud.
Risulta quindi necessario assicurare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia conforme per tutta la durata del contratto.
Eventuali interruzioni di breve durata della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbero essere considerate casi di difetto di conformità nei casi in cui esse non sono trascurabili o sono ricorrenti.
Inoltre, in considerazione dei frequenti miglioramenti apportati ai contenuti digitali e ai servizi digitali, in particolare attraverso gli aggiornamenti, la versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore dovrebbe essere la più recente disponibile al momento della conclusione del contratto, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
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(53) Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da limitazioni imposte dal titolare di diritti di proprietà intellettuale in conformità del diritto in materia di proprietà intellettuale.
Tali restrizioni possono derivare dall’accordo di licenza con l’utente finale nel quadro del quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito al consumatore.
Ciò può verificarsi quando, ad esempio, l’accordo di licenza con l’utente finale vieta al consumatore di utilizzare determinate caratteristiche relative alla funzionalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
A motivo di tali restrizioni il contenuto_digitale o il servizio_digitale potrebbe violare i requisiti oggettivi di conformità stabiliti nella presente direttiva, se riguardano caratteristiche che sono abituali di contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi.
In tali casi il consumatore dovrebbe poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per difetto di conformità nei confronti dell’ operatore_economico che ha fornito il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
L’ operatore_economico dovrebbe poter evitare tale responsabilità soltanto se soddisfa le condizioni di deroga ai requisiti oggettivi di conformità di cui alla presente direttiva, ossia soltanto se l’ operatore_economico informa specificamente il consumatore, prima della conclusione del contratto, del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si scosta dai requisiti oggettivi di conformità e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento.
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(54) I vizi giuridici costituiscono una questione particolarmente importante nell’ambito dei contenuti digitali o dei servizi digitali, che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da una violazione dei diritti di terzi.
Tale violazione potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto_digitale o del servizio_digitale o di alcune sue componenti, ad esempio, se il consumatore non può accedere affatto al contenuto_digitale o al servizio_digitale o se non può accedervi legalmente.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il terzo costringe legittimamente l’ operatore_economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l’offerta del contenuto_digitale o del servizio_digitale in questione, o che il consumatore non può utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza violare la legge.
In caso di violazione dei diritti di terzi da cui deriva una restrizione che impedisce o limita l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe aver diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità, a meno che il diritto nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia giuridica contro l’evizione.
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(55) L’ operatore_economico dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e di un’eventuale mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Poiché i contenuti digitali o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una o più forniture singole o in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, è appropriato che i tempi rilevanti per stabilire la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale debbano essere determinati in funzione di queste differenti tipologie di fornitura.
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(56) Il contenuto_digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una fornitura singola, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale.
Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.
L’elemento distintivo di questa categoria di contenuto_digitale o servizio_digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato.
In tali casi, la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura e, pertanto, l’ operatore_economico dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o ciascuna singola fornitura.
Al fine di garantire la certezza giuridica, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero poter contare su un periodo minimo armonizzato durante il quale l’ operatore_economico è considerato responsabile per eventuali difetti di conformità.
Per quanto riguarda i contratti che prevedono una singola fornitura o una serie di singole forniture del contenuto_digitale o del servizio_digitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’ operatore_economico sia responsabile per almeno due anni dal momento della fornitura se, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile soltanto per difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura.
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(57) I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo.
La fornitura continuativa può includere casi in cui l’ operatore_economico mette a disposizione dei consumatori un servizio_digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato.
L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che, in tali casi, l’ operatore_economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto_digitale o del servizio_digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’ operatore_economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato.
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(59) Data la natura specifica e l’elevato grado di complessità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, e il fatto che l’ operatore_economico ha una migliore conoscenza e accesso al know-how, alle informazioni tecniche e all’assistenza tecnica di alto livello, è l’ operatore_economico che si trova verosimilmente nelle condizioni più favorevoli, rispetto al consumatore, per conoscere i motivi della mancata fornitura o della non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
L’ operatore_economico verosimilmente gode anche della posizione migliore per valutare se la mancata fornitura o il difetto di conformità sia dovuto all’in compatibilità dell’ ambiente_digitale del consumatore con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Pertanto, in caso di controversia, pur spettando al consumatore fornire prove della non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il difetto di conformità esisteva al momento della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale o, in caso di fornitura continuativa, nel corso della durata del contratto.
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(64) Data la diversità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l’esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto_digitale o ai servizi digitali.
Tali termini potrebbero non tenere conto di tale diversità e potrebbero essere, a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno richiedere che la conformità del contenuto_digitale e dei servizi digitali sia ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole.
Tale requisito non dovrebbe impedire alle parti di concordare un termine specifico per ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere reso conforme senza alcun costo.
In particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
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(69) Nel caso in cui il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico, quest’ultimo è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679.
Tali obblighi dovrebbero essere rispettati anche qualora il consumatore paghi un importo e fornisca dati_personali.
In caso di risoluzione del contratto, l’ operatore_economico dovrebbe anche astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.
In tale contenuto potrebbero rientrare immagini digitali, file video e audio e contenuti creati su dispositivi mobili.
Tuttavia, l’ operatore_economico dovrebbe avere il diritto di continuare ad utilizzare il contenuto fornito o creato dal consumatore nei casi in cui tale contenuto è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, o riguarda unicamente l’attività del consumatore, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato, o è stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone e se altri consumatori possono continuare a farne uso.
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(73) Il principio della responsabilità dell’ operatore_economico per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da un difetto di conformità o dalla mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Nella massima misura possibile, il risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme.
Poiché tale diritto al risarcimento esiste già in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
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(74) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali ad esempio aggiornamenti e miglioramenti, apportate dagli operatori economici al contenuto_digitale o al servizio_digitale fornito o reso accessibile al consumatore per un determinato periodo di tempo.
Tenuto conto della natura in rapida evoluzione dei contenuti digitali e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o simili modifiche possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore.
Alcune modifiche, ad esempio quelle stabilite come aggiornamenti nel contratto, possono rientrare nell’impegno contrattuale.
Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui alla presente direttiva.
Tuttavia, altre modifiche che devierebbero dai requisiti oggettivi di conformità e che sono prevedibili al momento della conclusione del contratto dovrebbero essere espressamente accettate dal consumatore al momento della conclusione del contratto.
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(75) In aggiunta alle modifiche volte al mantenimento della conformità, all’ operatore_economico dovrebbe essere concesso, a determinate condizioni, di modificare le caratteristiche dei contenuti digitali o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una ragione valida per tale modifica.
Tra tali ragioni valide potrebbero rientrare i casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto_digitale o il servizio_digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.
Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Di conseguenza, le parti del contratto dovrebbero poter includere nel contratto clausole che autorizzano l’ operatore_economico a procedere a modifiche.
Al fine di conciliare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa all’ operatore_economico dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso.
La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e della qualità, funzionalità, compatibilità e altre principali caratteristiche che sono normali per contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo.
Le norme previste dalla presente direttiva relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui le parti concludano un nuovo contratto per la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(83) I consumatori dovrebbero poter beneficiare dei diritti della presente direttiva non appena le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento iniziano ad applicarsi.
Pertanto, tali misure nazionali di recepimento dovrebbero applicarsi anche ai contratti di durata indeterminata o determinata che sono stati conclusi prima della data di applicazione e prevedono la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali per un certo periodo di tempo, in modo continuativo o mediante una serie di singole forniture, ma soltanto per quanto riguarda il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito a partire dalla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento.
Tuttavia, al fine di conciliare i legittimi interessi dei consumatori e degli operatori economici, le misure nazionali che recepiscono le disposizioni della presente direttiva relativamente alla modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale e al diritto di ricorso dovrebbero applicarsi soltanto ai contratti conclusi dopo la data di applicazione a norma della presente direttiva.
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(86) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente taluni ostacoli inerenti al diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali, evitando al tempo stesso la frammentazione giuridica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, al fine di garantire la coerenza complessiva delle legislazioni nazionali attraverso norme di diritto contrattuale armonizzate che faciliterebbero anche azioni di contrasto coordinate, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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